Abilitazione per attrezzature di lavoro: la formazione

Il 12 marzo 2013 è entrato in vigore l’Accordo (ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni sulle attrezzature di lavoro che necessitano abilitazione specifica da parte di chi le utilizza e sui percorsi da seguire per ottenerla, oltre ai soggetti formatori autorizzati e alla durata dei corsi (in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni).

L’abilitazione

Le attrezzature interessate sono le piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra, pompa per calcestruzzo.

Il corso abilitante deve essere articolato in tre percorsi teorico, tecnico e pratico. Per i moduli teorici, come quello giuridico-normativo, e per quelli tecnici, è possibile predisporre delle piattaforme di e-learning. A conclusione di ogni modulo deve essere prevista una prova di valutazione oltre alla prova finale, al superamento della quale il percorso viene inserito nel “Libretto formativo del cittadino”. Per ciascun modulo si ottiene un attestato di abilitazione con: denominazione del soggetto formatore, dati anagrafici del partecipante, corso seguito e monte ore frequentato, periodo di svolgimento e firma del soggetto formatore (o del docente).

La durata dell’abilitazione è di 5 anni, allo scadere dei quali è necessario seguire un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore, delle quali almeno 3 relative a moduli pratici.

Chi eroga la formazione

Sono soggetti formatori dei corsi di formazione e di quelli di aggiornamento:

  • Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende sanitarie locali, ecc.) e della formazione professionale;
  • Ministero del Lavoro, mediante personale tecnico impegnato nella sicurezza sul lavoro;
  • INAIL;
  • associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;
  • ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al co. 1 dell’art. 98, D.Lgs. 81/2008 e associazioni di professionisti senza scopo di lucro riconosciute dai rispettivi ordini o collegi di cui sopra;
  • aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature oggetto della formazione;
  • soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto dell’accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su Guri il 23 gennaio 2009;
  • soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su Guri il 23 gennaio 2009;
  • enti bilaterali, quali definiti all’art. 2, co. 1, lett. h), D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, co. 1, lett. e), D.Lgs. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51, D.Lgs. 81/2008, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;
  • scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici di cui alla lett. i).

I soggetti appena individuati devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti minimi previsti nell’allegato I dell’accordo, per quanto riguarda le attività pratiche. I docenti devono avere esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di cui trattasi.

Corsi di formazione

L’accordo ha previsto anche una serie di requisiti che i corsi di formazione devono garantire, ovvero:

  • individuazione di un responsabile del progetto formativo (che può essere anche il docente);
  • tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso;
  • numero massimo dei partecipanti per ogni corso in 24 unità;
  • rapporto istruttore/allievi non superiore ad 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi);
  • attività pratiche effettuate in area idonea al fine di movimentare e utilizzare l’attrezzatura in modo adeguato;
  • assenze ammesse non oltre il 10% del monte orario complessivo.

Il percorso didattico dei corsi deve privilegiare le metodologie attive e deve:

  • garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;
  • prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte dell’allievo, dell’attrezzatura posta nelle condizioni di utilizzo normali e anormali prevedibili (guasto, ad es.), comprese quelle straordinarie e di emergenza;
  • favorire metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.

Il soggetto formatore deve conservare per 10 anni il Fascicolo del corso recante i dati di corsi, allievi e attestati.

Formazione pregressa

Con l’entrata in vigore dell’accordo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni viene in ogni caso riconosciuta ai lavoratori la formazione pregressa:

  • corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati dell’accordo stesso, composti da modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;
  • corsi, composti da modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo di cui trattasi;
  • corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento e verifica finale dell’apprendimento