
Ultimo aggiornamento: 13 Luglio 2026
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) è il nuovo riferimento unico per la formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro prevista dal D.Lgs. 81/08. Approvato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni il 17 aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.
L’Accordo sostituisce e accorpa i precedenti Accordi del 21 dicembre 2011 (lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro-RSPP), del 22 febbraio 2012 (attrezzature di lavoro) e del 7 luglio 2016 (RSPP e ASPP), unificandoli in un impianto organico.
La novità più rilevante è l’introduzione, per la prima volta, di un obbligo di formazione per il datore di lavoro anche quando non svolge il ruolo di RSPP.
In sintesi: le date che contano
- 17 aprile 2025 — approvazione in Conferenza Stato-Regioni.
- 24 maggio 2025 — pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore.
- 24 maggio 2026 — fine del periodo transitorio: da questa data i corsi devono essere erogati esclusivamente secondo il nuovo Accordo.
- 24 maggio 2027 — termine entro cui i datori di lavoro già in carica al 24 maggio 2025 devono completare il nuovo corso base da 16 ore.
Chi assume la carica di datore di lavoro dopo il 24 maggio 2025 deve completare la formazione entro 24 mesi dalla nomina.
Le cinque novità principali
Formazione obbligatoria per il datore di lavoro. Fino al 2025 il datore di lavoro che nominava un RSPP interno o esterno non aveva alcun obbligo formativo diretto. Ora deve frequentare un corso base di 16 ore, indipendentemente dal settore, dalla dimensione aziendale e dal livello di rischio.
Il percorso del datore di lavoro-RSPP non dipende più dal rischio. Il vecchio schema 16/32/48 ore per rischio basso, medio e alto è abrogato. Al suo posto: un modulo comune di 8 ore valido per tutti i settori, integrato — solo per quattro comparti ATECO — da un modulo tecnico specialistico.
Preposti rafforzati. Il corso passa da 8 a 12 ore, l’aggiornamento da quinquennale a biennale, e l’e-learning non è più ammesso: solo aula o videoconferenza sincrona.
Dirigenti alleggeriti. Il corso base scende da 16 a 12 ore. È però introdotto un modulo aggiuntivo di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie che operano nei cantieri.
Regole di qualità più stringenti. Frequenza minima del 90% delle ore per accedere alla verifica finale, massimo 30 partecipanti per le parti teoriche, rapporto 1:6 nelle esercitazioni pratiche, tracciabilità delle presenze e consegna dell’attestato al discente.
Chi deve formarsi e quante ore servono
Datore di lavoro
Il corso base è di 16 ore, articolato in un modulo giuridico-normativo e uno dedicato all’organizzazione e alla gestione della sicurezza. È ammesso in aula, in videoconferenza sincrona o in e-learning. L’aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni.
Chi possiede già un attestato valido come dirigente ai sensi dell’Accordo 2011, oppure come datore di lavoro-RSPP conforme, non ripete il corso base: la formazione pregressa vale come credito formativo fino alla naturale scadenza quinquennale.
I datori di lavoro delle imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei o mobili integrano il percorso con un modulo aggiuntivo di 6 ore.
Approfondimento: corsi per il Datore di Lavoro.
Datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP
Il percorso è aggiuntivo rispetto al corso base da 16 ore. Si compone di un modulo comune da 8 ore valido per tutti i settori, con esercitazione sulla redazione del DVR, integrato da un modulo tecnico solo per quattro comparti ATECO.
| Modulo integrativo | Settore ATECO | Durata |
| Agricoltura, silvicoltura e zootecnia | A 01-02 | 16 ore |
| Pesca | A 03 | 12 ore |
| Costruzioni | F | 16 ore |
| Chimico e petrolchimico | C 19-20 | 16 ore |
Per gli altri settori il percorso si completa con il solo modulo comune. La formazione base non è erogabile in e-learning: solo aula o videoconferenza sincrona. L’aggiornamento è di 8 ore ogni 5 anni per qualsiasi ATECO, con decorrenza dalla conclusione del modulo comune.
Approfondimento: corsi RSPP Datore di Lavoro.
Lavoratori
Le durate restano invariate: formazione generale di 4 ore, comune a tutti i settori, più formazione specifica di 4 ore per il rischio basso, 8 ore per il rischio medio e 12 ore per il rischio alto, in base al codice ATECO dell’azienda. L’aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni.
Cambiano però due criteri. La formazione deve essere completata prima che il lavoratore inizi a svolgere le proprie mansioni, senza più il margine dei 60 giorni. Sono inoltre introdotti nuovi contenuti su temi emergenti, tra cui la prevenzione di molestie e violenze nei luoghi di lavoro e gli ausili per la comprensione linguistica dei lavoratori stranieri.
Approfondimento: corsi sicurezza per lavoratori.
Preposti
Il corso passa da 8 a 12 ore e l’aggiornamento da quinquennale a biennale. L’e-learning non è ammesso: la formazione si svolge in aula o in videoconferenza sincrona. È il percorso su cui l’Accordo è intervenuto con maggiore severità, in coerenza con il ruolo di vigilanza attiva attribuito al preposto dal D.Lgs. 81/08.
Approfondimento: corsi per Preposti.
Dirigenti
Il corso base scende da 16 a 12 ore, articolato in quattro moduli: giuridico-normativo, gestione e organizzazione della sicurezza, valutazione dei rischi, comunicazione e formazione. L’aggiornamento resta di 6 ore ogni 5 anni. Aula, videoconferenza ed e-learning sono tutti ammessi.
I dirigenti delle imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei o mobili devono integrare la formazione con un modulo aggiuntivo di 6 ore, ai sensi dell’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/08. I corsi da 16 ore svolti con il vecchio Accordo restano validi come credito formativo totale.
Approfondimento: corsi per Dirigenti.
RSPP e ASPP
La struttura modulare A-B-C è confermata, con le stesse durate.
| Modulo | Durata | Chi lo deve fare |
| Modulo A | 28 ore | RSPP e ASPP (propedeutico, credito permanente) |
| Modulo B comune | 48 ore | RSPP e ASPP |
| Modulo C | 24 ore | Solo RSPP (credito permanente) |
Cambiano invece i moduli di specializzazione, che passano da quattro a cinque e vengono rinumerati: B-SP1 agricoltura, silvicoltura e zootecnia (16 ore); B-SP2 pesca, ora modulo autonomo (12 ore); B-SP3 costruzioni (16 ore); B-SP4 sanità e assistenza sociale (12 ore); B-SP5 chimico e petrolchimico (16 ore). Il settore cave e miniere esce dai moduli di specializzazione.
L’aggiornamento è di 40 ore ogni 5 anni per gli RSPP e di 20 ore per gli ASPP, distribuibili nell’arco del quinquennio, che decorre dal completamento del Modulo B comune. Il Modulo A è l’unico erogabile interamente in e-learning.
Approfondimento: corsi RSPP Moduli A-B-C.
Attrezzature di lavoro
L’Accordo 2025 ha assorbito l’Accordo del 22 febbraio 2012, confermando durate e moduli delle attrezzature già normate (PLE, carrelli elevatori, gru, trattori) e introducendo tre nuove abilitazioni obbligatorie: carroponte, caricatori per la movimentazione dei materiali (CMM) e macchine agricole raccoglifrutta (CRF).
L’aggiornamento è diventato più rigoroso: durata minima di 4 ore, contenuto esclusivamente pratico, svolgimento in presenza. Non sono più ammessi aggiornamenti solo teorici. I ponteggi restano fuori da questo perimetro: sono disciplinati dall’Allegato XXI del D.Lgs. 81/08, con formazione di 28 ore e aggiornamento quadriennale.
Approfondimento: corsi per attrezzature di lavoro.
RLS
La durata di 32 ore non è fissata dall’Accordo ma direttamente dall’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/08, che rimette contenuti e modalità alla contrattazione collettiva nazionale. L’aggiornamento è annuale: almeno 4 ore per le imprese da 15 a 50 lavoratori, almeno 8 ore per quelle oltre i 50.
L’Accordo 2025 riconosce crediti formativi secondo l’Allegato III e non ripropone il divieto generale di e-learning previsto dall’Accordo del 2016: le modalità restano definite dalla contrattazione collettiva.
Una novità successiva all’Accordo ha esteso l’obbligo di aggiornamento dell’RLS anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, prima non coperte dall’art. 37, rimettendo alla contrattazione collettiva la definizione di durata e modalità.
Approfondimento: corsi RLS.
Modalità di erogazione: cosa è ammesso e cosa no
L’e-learning non è ammesso per tutti i percorsi. È l’errore più diffuso nell’interpretazione dell’Accordo.
| Percorso | Aula | Videoconferenza sincrona | E-learning |
| Datore di lavoro (base e aggiornamento) | Sì | Sì | Sì |
| Datore di lavoro-RSPP (formazione base) | Sì | Sì | No |
| Datore di lavoro-RSPP (aggiornamento) | Sì | Sì | Sì |
| Lavoratori: generale, specifica rischio basso, aggiornamento | Sì | Sì | Sì |
| Lavoratori: specifica rischio medio e alto | Sì | Sì | No |
| Preposti | Sì | Sì | No |
| Dirigenti | Sì | Sì | Sì |
| RSPP/ASPP Modulo A | Sì | Sì | Sì |
| RSPP/ASPP Moduli B, C, specializzazioni | Sì | Sì | No |
| Attrezzature: parte pratica | Solo in presenza | No | No |
La videoconferenza è valida solo se sincrona, con docente in diretta, identificazione dei partecipanti, tracciabilità delle presenze e interazione effettiva.
Crediti formativi e formazione pregressa
L’Accordo non azzera la formazione già svolta. Il principio generale è il riconoscimento del credito formativo: chi ha completato un percorso conforme al vecchio impianto non lo ripete, ma prosegue con l’aggiornamento secondo le nuove regole.
I casi più frequenti:
- Il dirigente formato con 16 ore secondo l’Accordo 2011 mantiene la validità totale del percorso.
- Chi è formato come dirigente o come datore di lavoro-RSPP conforme è esonerato dal nuovo corso base per datori di lavoro.
- L’RSPP e l’ASPP che non cambiano settore produttivo non devono integrare il percorso: le ore aggiuntive servono solo in caso di passaggio a un settore che richiede un modulo di specializzazione diverso.
- Per RSPP e ASPP, l’assenza di aggiornamento entro il limite di dieci anni non fa venire meno il credito formativo maturato con i corsi abilitanti: il completamento tardivo dell’aggiornamento consente di riprendere la funzione.
Resta però un vincolo: senza aggiornamento nei termini, la funzione di RSPP o ASPP non può essere esercitata fino al recupero delle ore mancanti.
Cosa non è disciplinato dall’Accordo 2025
Non tutta la formazione sulla sicurezza rientra nell’Accordo. Quattro percorsi hanno una fonte normativa autonoma e non sono stati modificati:
| Percorso | Norma di riferimento | Durata | Aggiornamento |
| Antincendio | D.M. 2 settembre 2021 | Livello 1: 4 ore; Livello 2: 8 ore; Livello 3: 16 ore | 5 anni (2, 5 o 8 ore) |
| Primo soccorso | D.M. 388/2003 | Gruppo A: 16 ore; Gruppi B e C: 12 ore | 3 anni (6 o 4 ore) |
| Lavori su strada | D.M. 22 gennaio 2019 | Lavoratori: 8 ore; Preposti: 12 ore | 5 anni (6 ore) |
| PES, PAV e PEI | Norma CEI 11-27 | Definita dal soggetto formatore | Mantenimento delle competenze |
Applicare l’Accordo 2025 a questi percorsi è un errore ricorrente. Le rispettive scadenze e durate restano quelle previste dalle norme sopra indicate.
Cosa deve fare un’azienda per essere conforme
- Mappare i ruoli aziendali soggetti a obbligo formativo: datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, RSPP, ASPP, RLS, addetti alle emergenze.
- Verificare gli attestati esistenti e la loro data di rilascio, per calcolare le scadenze di aggiornamento.
- Identificare le posizioni scoperte, a partire dal datore di lavoro, che nella maggior parte delle aziende non ha mai avuto obblighi formativi diretti.
- Programmare il corso base da 16 ore per il datore di lavoro entro il 24 maggio 2027, se già in carica.
- Pianificare l’aggiornamento del datore di lavoro e degli altri ruoli secondo le nuove periodicità, con particolare attenzione ai preposti, passati a un ciclo biennale.
- Verificare l’eventuale necessità del modulo aggiuntivo cantieri, se l’impresa opera come affidataria in cantieri temporanei o mobili.
- Conservare le evidenze formative: registri, verifiche, attestati.
- Verificare che il soggetto formatore rispetti i requisiti di qualificazione dei docenti previsti dall’Accordo.
Per una panoramica completa di tutti gli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08, è disponibile la guida completa ai corsi sicurezza sul lavoro.
Conseguenze della mancata formazione
La formazione obbligatoria è un obbligo non delegabile in capo al datore di lavoro. La sua omissione espone a sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08, a responsabilità in sede penale e a un’aggravante rilevante in caso di infortunio, dove la posizione di garanzia del datore di lavoro viene valutata anche alla luce dell’adeguatezza della formazione erogata. L’attestato scaduto equivale, sul piano ispettivo, all’assenza di formazione.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 32, 34, 36, 37, 46, 47, 73, 97;
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, Rep. atti n. 59/CSR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025;
- Focus del Ministero del Lavoro sull’Accordo del 17 aprile 2025;
- Accordi abrogati: 21 dicembre 2011, 22 febbraio 2012, 7 luglio 2016.
Domande frequenti
Quando è entrato in vigore l’Accordo Stato-Regioni 2025?
Il 24 maggio 2025, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 119. L’approvazione in Conferenza Stato-Regioni era avvenuta il 17 aprile 2025.
Quando è finito il periodo transitorio?
Il 24 maggio 2026. Fino a quella data era possibile erogare i corsi secondo i precedenti Accordi. Da allora si applica esclusivamente il nuovo impianto.
Entro quando il datore di lavoro deve fare il corso?
I datori di lavoro già in carica al 24 maggio 2025 devono completare il corso base da 16 ore entro il 24 maggio 2027. Chi assume la carica successivamente ha 24 mesi dalla nomina.
Il corso per il datore di lavoro è davvero obbligatorio anche senza il ruolo di RSPP?
Sì. È la principale novità dell’Accordo: l’obbligo riguarda ogni datore di lavoro, in qualunque settore e di qualunque dimensione, anche se ha nominato un RSPP esterno.
Quanto dura ora il corso per i preposti?
12 ore, con aggiornamento ogni 2 anni. L’e-learning non è ammesso.
Quanto dura il corso per i dirigenti?
12 ore, ridotte dalle precedenti 16, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni.
Gli attestati ottenuti con il vecchio Accordo sono ancora validi?
Sì. L’Accordo 2025 riconosce la formazione pregressa come credito formativo. Il percorso prosegue con il normale aggiornamento periodico secondo le nuove regole.
Tutti i corsi si possono fare in e-learning?
No. L’e-learning è escluso per i preposti, per la formazione base del datore di lavoro-RSPP, per la formazione specifica dei lavoratori a rischio medio e alto e per i moduli B e C di RSPP e ASPP. Le esercitazioni pratiche si svolgono sempre in presenza.
L’Accordo 2025 ha cambiato i corsi antincendio e primo soccorso?
No. L’antincendio è disciplinato dal D.M. 2 settembre 2021 e il primo soccorso dal D.M. 388/2003. Entrambi restano invariati.
Cosa cambia per gli RSPP e gli ASPP?
La struttura A-B-C e le durate restano le stesse. Cambiano i moduli di specializzazione, che passano da quattro a cinque, con la pesca scorporata in un modulo autonomo e una nuova numerazione.
Cosa succede se non completo l’aggiornamento nei termini?
L’attestato perde efficacia ai fini della conformità. Per RSPP e ASPP la funzione non può essere esercitata fino al recupero delle ore mancanti.
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