Corsi RLS

Corsi RLS: formazione obbligatoria per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il corso RLS è la formazione obbligatoria per il lavoratore eletto o designato come Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, prevista dall’art. 37, commi 10 e 11, del D.Lgs. 81/08. La durata minima è fissata dalla legge in 32 ore, di cui 12 dedicate ai rischi specifici presenti in azienda; contenuti e modalità di erogazione sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

L’RLS è la figura che rappresenta i lavoratori sulle questioni di salute e sicurezza: accede al DVR, partecipa alla riunione periodica, si confronta con datore di lavoro, RSPP e medico competente. L’incarico è incompatibile con quello di RSPP o ASPP (art. 50 D.Lgs. 81/08).

In breve

  • A chi serve: al lavoratore eletto o designato come RLS.
  • Corso base: 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici dell’azienda, con verifica finale.
  • Aggiornamento: annuale. Almeno 4 ore per le imprese da 15 a 50 lavoratori, almeno 8 ore per quelle oltre i 50.
  • Aziende sotto i 15 dipendenti: l’aggiornamento è ora obbligatorio anche per loro, per effetto del decreto sicurezza convertito in legge a dicembre 2025. Durata e modalità sono rimesse alla contrattazione collettiva.
  • Modalità: aula e videoconferenza sincrona sempre ammesse. L’e-learning è ammesso salvo diverso divieto del CCNL applicato.
  • Norma: D.Lgs. 81/08, artt. 37 e 47; contrattazione collettiva nazionale; Accordo Stato-Regioni 2025 per crediti formativi e modalità.
PercorsoDurataPeriodicità
Corso base RLS32 ore (di cui 12 sui rischi specifici)Una tantum
Aggiornamento – imprese da 15 a 50 lavoratori4 oreAnnuale
Aggiornamento – imprese oltre 50 lavoratori8 oreAnnuale
Aggiornamento – imprese fino a 15 lavoratoriDefinita dal CCNLAnnuale

Corsi base

Aggiornamenti

Cosa è cambiato per gli RLS

Due novità recenti incidono sulla formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

La prima riguarda l’aggiornamento nelle piccole imprese. Fino al 2025 l’art. 37 del D.Lgs. 81/08 disciplinava l’aggiornamento solo per le aziende dai 15 lavoratori in su; per le realtà più piccole non esisteva una previsione specifica. Il decreto sicurezza, convertito in legge alla fine del 2025, ha esteso l’obbligo di aggiornamento anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, rimettendo alla contrattazione collettiva la definizione di durata e modalità.

La seconda riguarda l’e-learning. L’Accordo Stato-Regioni del 2016 lo ammetteva per gli RLS solo se espressamente previsto dal contratto collettivo. L’Accordo Stato-Regioni 2025 non ripropone questa limitazione: resta il principio dell’art. 37, comma 11, per cui le modalità sono definite dalla contrattazione collettiva. In assenza di divieti espliciti nel CCNL applicato, l’e-learning è quindi utilizzabile. È comunque opportuno verificare il contratto collettivo applicato in azienda prima di scegliere la modalità.

Chi deve svolgere il corso RLS

  • RLS neoeletti o neodesignati;
  • RLS già nominati privi di formazione;
  • lavoratori che assumono incarichi di rappresentanza sulla sicurezza.

Durata e aggiornamento

Il corso base ha una durata minima di 32 ore, di cui 12 dedicate ai rischi specifici dell’azienda, con verifica di apprendimento. L’aggiornamento è annuale, con durata minima di 4 ore per le imprese dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore per quelle con più di 50. Per le imprese fino a 15 lavoratori l’obbligo è stato introdotto di recente e la durata è definita dalla contrattazione collettiva. Un aggiornamento anticipato è opportuno in caso di modifiche rilevanti dei processi produttivi, nuovi rischi o cambiamenti normativi significativi.

Programma del corso

Il percorso copre gli aspetti giuridici della normativa sulla sicurezza e i ruoli dei soggetti della prevenzione, i diritti e le attribuzioni dell’RLS, la documentazione obbligatoria (DVR, POS, DUVRI), i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione e i DPI, il rischio da stress lavoro-correlato, le tecniche di comunicazione e la gestione delle relazioni con RSPP, medico competente e datore di lavoro, oltre a 12 ore dedicate ai rischi specifici dell’azienda di appartenenza.

Normativa di riferimento

  • D.Lgs. 81/08, artt. 37 (commi 10, 11, 12), 47, 48 e 50;
  • contrattazione collettiva nazionale, per contenuti, modalità e aggiornamento;
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, per i crediti formativi (Allegato III) e le modalità di erogazione;
  • decreto sicurezza 2025, per l’estensione dell’obbligo di aggiornamento alle imprese sotto i 15 dipendenti.

Modalità di svolgimento

I corsi si svolgono in aula o in videoconferenza sincrona, con docente in diretta e verifica finale dell’apprendimento. L’e-learning è possibile se il CCNL applicato non lo esclude. La formazione dell’RLS avviene in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio (art. 37, comma 12). Per una panoramica di tutti gli obblighi formativi puoi consultare la guida completa alla sicurezza sul lavoro.

FAQ Corsi RLS

Il corso RLS è obbligatorio?
Sì, per ogni lavoratore eletto o designato come Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.

Quanto dura il corso RLS?
32 ore, di cui 12 dedicate ai rischi specifici presenti in azienda, con verifica finale.

Ogni quanto va aggiornato?
L’aggiornamento è annuale: almeno 4 ore per le imprese da 15 a 50 lavoratori e almeno 8 ore per quelle con più di 50.

Anche le aziende con meno di 15 dipendenti devono aggiornare l’RLS?
Sì. Il decreto sicurezza convertito in legge a fine 2025 ha esteso l’obbligo di aggiornamento anche alle imprese sotto i 15 dipendenti. Durata e modalità sono definite dalla contrattazione collettiva.

Il corso RLS si può seguire online?
L’aula e la videoconferenza sincrona sono sempre ammesse. L’e-learning è ammesso salvo che il CCNL applicato in azienda lo vieti espressamente: l’Accordo 2025 ha rimosso il divieto generale che era previsto dall’Accordo del 2016.

Chi stabilisce contenuti e modalità del corso?
La contrattazione collettiva nazionale, ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/08, nel rispetto dei contenuti minimi di legge.

L’RLS può essere anche RSPP?
No. L’art. 50 del D.Lgs. 81/08 rende l’incarico di RLS incompatibile con quello di RSPP o ASPP.

L’attestato è valido in tutta Italia?
Sì, l’attestato è valido su tutto il territorio nazionale.